PROCEDURA
SEGNALAZIONI DI ILLECITI WHISTLEBLOWING
AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023
Documento approvato dall’Amministratore Unico del 12.12.2023 dicembre 2023
- Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento
La presente procedura si applica alla Manifattura Partenopea S.r.l. e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.
In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La presente procedura intende quindi rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Oggetto della segnalazione
Il D. Lgs. n. 24/2023 indica le violazioni atti od omissioni che possono costituire l’oggetto del
Whistleblowing, come di seguito riportate:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali di attuazione degli atti dell’Unione europea, relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- sicurezza degli alimenti;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea contro la frode;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
Sono considerate rilevanti le segnalazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza anche in modo casuale, e che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o dell’integrità della Società.
Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi, ma è sufficiente che ritenga ragionevolmente che attività illecite possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, condotte che possono essere oggetto di
Whistleblowing:
- condotte illecite penalmente rilevanti;
- false dichiarazioni;
- condotte poste in essere in violazione del Norme interne di Comportamento e/o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- casi di nepotismo;
- assunzioni non trasparenti;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali;
- condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o a terzi, casi di sprechi, casi di irregolarità contabili;
- condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di Società;
- condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
- condotte suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.
La segnalazione non può riguardare informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, notizie prive di fondamento.
Il Whistleblowing non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate per le quali occorre sempre fare riferimento alla disciplina e alle procedure aziendali, a meno che le stesse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedimentali interne alla Società e siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.
Il Whistleblowing non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale poiché la ratio dell’istituto del whistleblowing attiene alla tutela dell’integrità della Società. È necessario che il segnalante dichiari la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione e circostanzi, quanto più possibile, i fatti al fine di consentire a chi tratta la segnalazione di valutarne la fondatezza.
L’istituto non può essere, inoltre, utilizzato per le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da atti dell’Unione europea o nazionali (Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente) o per le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.
- Soggetti tutelati
Nel caso di segnalazioni, denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell’ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni della presente Procedura si applicano, in particolare:
- ai dipendenti della società;
- ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;
- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Fermo quanto previsto nell’articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.
- Canale di segnalazione interna
L’art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:
- che l’ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi “propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
- che “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”;
- che le “segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”
Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
In armonia con l’art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile Whistleblowing.
Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l’ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da MEGAITALIAMEDIA. La Piattaforma Whistleblowing digiMOG è la soluzione applicativa per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni degli illeciti, come previsto dal D.Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.
La piattaforma è accessibile attraverso il sito web della Società, mediante apposita sezione https://manifatturapartenopea.giswb.it/
Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.
La piattaforma in adozione consente le segnalazioni in forma orale attraverso un canale di segnalazione vocale o la possibilità di incontrare di persona i soggetti incaricati di trattare la segnalazione per esporre oralmente i fatti. Resta fermo anche in questi casi che dovrà essere, dopo la segnalazione orale, in una fase differita, sottoscritto un verbale da parte del segnalante perché la segnalazione possa essere validata e considerata come non anonima.
Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
- l’identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.
Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile Whistleblowing, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all’ANAC ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge.
- Gestione del canale di segnalazione interna – Procedimento
Il Responsabile Whistleblowing, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, provvedendo alla definizione dell’istruttoria nei termini di legge.
Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono
conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito.
Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile Whistleblowing, tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, procede:
- ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l’ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, ove non già precisato nell’istanza, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- all’adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all’identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- ove non già inviata in automatico dalla piattaforma informatica, alla trasmissione di apposito “avviso di ricevimento” al segnalante con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione sottolineando l’assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione)
- a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e a richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- nel dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- nel fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Il Responsabile Whistleblowing, sulla base di un’analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviarla nelle ipotesi in cui si ravvisi:
- manifesta infondatezza
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
In tal caso il Responsabile Whisleblowing dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell’archiviazione.
Come previsto dall’art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Responsabile Whistleblowing, dandone contestuale notizia al Segnalante.
È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.
- Segnalazioni anonime
È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.
La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime.
Fermo quanto stabilito in precedenza, la Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
- Canale di segnalazione esterna – Condizioni
È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
- il canale di segnalazione interna di cui al precedente punto 4 non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- il whistleblowerha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-
Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Per l’utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.
- Obblighi di riservatezza relativi all’identita’ del segnalante
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.
È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:
- nel procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento disciplinare;
a) l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l’identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).
La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.
Nel rispetto delle medesime garanzie previste per il segnalante è altresì garantita la tutela della riservatezza dell’identità del facilitatore e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- Trattamento dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.).
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 23 del GDPR e 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, la Società fornisce agli interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuata in relazione all’acquisizione e alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente Procedura.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è resa nota al segnalante in quanto è pubblicata sulla pagina dedicata nella sezione Whistleblowing della società.
La Società ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, la Società, in linea con quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA), disciplinando con contratto o altro atto giuridico, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto con la qualifica di responsabile del trattamento ed assicurando l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art 30 GDPR
- Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate/archiviate, tramite la piattaforma o presso un luogo identificato chiuso a chiave il cui accesso è consentito solo alla funzione deputata alla gestione delle Segnalazioni ovvero ai soggetti espressamente autorizzati per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 8 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR .
- Divulgazioni pubbliche
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste ai punti 4 e 7 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
- Condizioni per la protezione della persona segnalante
Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui al punto 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:
- al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui al punto 2 della presente Procedura (buona fede);
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto ai punti 7 e 11 della presente Procedura e, in generale, dal Capo II del d.lgs. 24/2023.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell’articolo 2043 del Codice Civile.
Salvo quanto previsto dal successivo punto 14, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.
Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
- Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie
Gli enti e le persone indicate dall’art. 3 non possono subire alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni e sui rapporti di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria.
L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone indicate al punto 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
L’art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 prevede un elenco non esaustivo le cui fattispecie costituiscono misure discriminatorie e, in particolare:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente punto e, in generale, dell’art. 17 del d.lgs. 24/2023. Le persone di cui al punto 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
Gli enti e le persone di cui al punto 3 possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, secondo le modalità stabilite dall’Autorità e presenti sul sito istituzionale.
- Limiti alle responsabilità del segnalante
Non è punibile l’ente o la persona di cui al punto 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria è stata effettuata ai sensi del punto 12.
Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente capoverso, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona di cui al punto 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
- Sanzioni e ulteriori disposizioni
È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:
- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle persone collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal d.lgs. 24/2023;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023;
- mancata adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al d.lgs. 24/2023;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.
È, inoltre, prevista l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal d.lgs. 24/2023) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.
In conformità a quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.
- Informazione e formazione
Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.
Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono fornite le seguenti informazioni:
- soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;
- soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;
- violazioni che possono essere segnalate;
- presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;
- indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall’impresa (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;
- procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione;
- soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne.
La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresentano alcune tematiche rispetto alle quali il personale sarà adeguatamente formato:
- aspetti normativi, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto whistleblowing, nonché rispetto agli adempimenti in ambito Data Protection;
- procedure e presupposti: procedure e modalità operative adottate, anche per prassi, dall’impresa per la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le fasi di gestione delle segnalazioni dal momento della ricezione, alla successiva attività di istruttoria e riscontro al segnalante);
- principi generali di comportamento;
- etica ed integrità: promozione di un ambiente etico e integro all’interno dell’impresa, nonché in merito all’importanza di agire con onestà, trasparenza e responsabilità nella gestione delle segnalazioni;